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Regolamento
della Sala Studio
Art. 1
All’Archivio
e alla Biblioteca si accede previa presentazione di uno studioso qualificato o
dimostrando la propria attività scientifica.
Art.
2
E’
consentita esclusivamente la consultazione del materiale archivistico e di
quello librario ordinato. Essa ha luogo nelle apposite sale di studio sotto la
vigilanza del personale della Fondazione.
Art.
3
Ai
sensi e per gli effetti del DPR 30 settembre 1963 n.1409, artt. 21 e 22, i
documenti conservati nell’Archivio Storico del Banco di Napoli sono
consultabili 70 anni dopo la loro data se relativi a persone fisiche, 50 anni
dopo se riferiti a persone giuridiche.
Art.
4
L’orario
di consultazione è stabilito dalle ore 8,30 alle 13,15 e dalle 14,30 alle 16,00
dei giorni feriali, sabato escluso.
Art.
5
La
richiesta di consultazione di scritture degli antichi banchi e dei libri della
Biblioteca non può superare i 3 volumi al giorno. Al termine dell’orario di
consultazione, i volumi debbono essere rimessi, a cura del personale addetto,
nelle rispettive collocazioni. I volumi di cui gli studiosi desiderano
continuare la consultazione in giorni successivi debbono essere custoditi in
apposito locale di deposito.
Art.
6
Le
scritture patrimoniali dell’Archivio Storico possono essere consultate solo in
microfilm.
Art.
7
Gli
studiosi sono tenuti a far pervenire alla Fondazione copia delle eventuali loro
pubblicazioni nelle quali risultassero fonti documentali e librarie
dell’Archivio e della Biblioteca. L’utilizzo di tale documentazione
comporta, comunque, la citazione corretta della fonte.
Art.
8
Chiunque
sottragga o danneggi materiale archivistico e librario della Fondazione
(deturpazione delle scritture o dei libri con matite, inchiostro, colori, ecc.)
è passibile di allontanamento immediato dalla Sala di Studio e di denuncia alle
Autorità giudiziarie per i reati del caso.
Art.
9
La
Fondazione, su motivata richiesta degli interessati, può consentire la
riproduzione di documento in quantitativo da fissarsi dalla Direzione, che può
richiedere il rimborso delle relative spese.
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